Evac Impianti Evacuazione

Evac Impianti Evacuazione

In linea di principio la decisione di installare un impianto Evac di diffusione sonora per evacuazione spetta al proprietario della struttura sulla base della valutazione dei rischi e alla normativa vigente. La valutazione dei rischi viene svolta dal corpo dei Vigili Del Fuoco che dopo un’analisi in loco rilascia il CPI (Certificato Prevenzione Incendio) sulla base del sopralluogo effettuato. Esistono tuttavia alcune disposizioni di prevenzione incendi e/o sicurezza sul lavoro che ne richiedono esplicitamente l’installazione per alcune attività. In particolare, le strutture che devono dotarsi di impianto Evac sono:

  • Attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010)
  • Uffici con più di 100 persone (DM 22/02/2006)
  • Locali di pubblico spettacolo (DM 19/8/96)
  • Strutture alberghiere con più di 25 posti letto (DM 9/4/94)
  • Scuole con più di 500 persone (DM 26/8/92)
  • Strutture sanitarie e ospedali (DM 18/9/02)
  • Impianti sportivi con numero di spettatori superiore a 100 (DM 18/3/96)
  • Edifici di interesse storico ed artistico quali musei, gallerie, biblioteche, ecc. (DM 20/5/92 n.569 e DPR 30/6/95 n.418)
  • Stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88)

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